Normativa
APPROVATO IL DECRETO LEGGE 1720-B CHE MODIFICA IL CODICE DELLA STRADA
Il nuovo Codice della strada, introdotto con la legge 25 novembre 2024, n.177, prevede diverse novità tra cui:
- tolleranza zero per guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell’uso della patente per abuso di alcol alla guida (patenti codici 68 e 69);
- maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni;
- sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l’uso del cellulare al volante;
- nuove regole per la contestazione delle violazioni del limite di velocità con dispositivi autovelox;
- maggiore regolamentazione per i monopattini elettrici;
- maggiore tutela per i ciclisti e pene inasprite per l’abbandono di animali.
Il nuovo Codice della strada è entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Alcuni aspetti specifici saranno ulteriormente definiti da decreti ministeriali di attuazione.
NUOVE SANSIONI CODICE DELLA STRADA
Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico rilevato:
| TASSO ALCOLEMICO | TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE DA 0,5 A 0,8 GRAMMI PER LITRO |
|---|---|
| AMMENDA | da € 543 fino € 2.170 |
| SOSPENSIONE DELLA PATENTE | DA 3 A 6 MESI |
| DECURTAZIONE PUNTI | 10 PUNTI |
| TASSO ALCOLEMICO | TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,80 E NON SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO |
|---|---|
| AMMENDA | da € 800 fino € 3.200 |
| ARRESTO | FINO A 6 MESI |
| SOSPENSIONE DELLA PATENTE | DA 6 A 12 MESI |
| DECURTAZIONE PUNTI | 10 PUNTI |
| FERMO | SI |
| TASSO ALCOLEMICO | TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO |
|---|---|
| AMMENDA | da € 1.500 a € 6.000 |
| ARRESTO | DA 1 ANNO A 2 ANNI |
| SOSPENSIONE DELLA PATENTE | DA 12 A 24 MESI |
| DECURTAZIONE PUNTI | 10 PUNTI |
| CONFISCA DEL VEICOLO |
CONFISCA
DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA. NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI. |
COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI EBBREZZA?
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).
L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
PENE ALTERNATIVE
Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.
DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI
Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo
COSA ACCADE DOPO?
Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate.
Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
SANSIONI AGGIUNTIVE
In determinate circostanze, le sanzioni possono essere più severe: Recidiva: Se la violazione viene commessa una seconda volta nell’arco di due anni, è prevista la revoca della patente. Incidente stradale: Se il conducente provoca un incidente, tutte le sanzioni sono raddoppiate, e si applica l'arresto obbligatorio anche per tassi alcolemici inferiori. Guida sotto l’effetto di droga e alcol: In caso di combinazione di alcol e stupefacenti, le sanzioni sono gravissime, con pene che includono la revoca immediata della patente e l’arresto fino a 2 anni.
SANSIONI PER NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI
Per neopatentati e conducenti professionali, con tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l (anche fino a 0,5 g/l), le sanzioni includono: Multa: Da 168 a 678 euro. Decurtazione punti: 5 punti dalla patente. Sospensione della patente: In caso di tassi superiori a 0,5 g/l, le sanzioni sono equiparabili a quelle applicate agli altri conducenti.
MISURE ACCESSORIE
In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, il giudice può disporre: Obbligo di frequentare corsi di recupero o di educazione stradale. Lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, come attività presso associazioni o enti dedicati alla sicurezza stradale.
ETILOMETRO E RIFIUTO DEL TEST
Il conducente è obbligato a sottoporsi al test dell'etilometro (alcoltest). Se rifiuta, è soggetto alle sanzioni massime, come se avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: Multa: Da 1.500 a 6.000 euro. Sospensione della patente: Da 6 mesi a 2 anni. Arresto: Fino a 1 anno.
CONCLUSIONE
Il nuovo Codice della Strada inasprisce le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, soprattutto in caso di recidiva o di incidente. È sempre fondamentale evitare di mettersi alla guida dopo aver consumato alcol, anche in quantità modeste, per garantire la propria sicurezza e quella altrui.
