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Normativa


APPROVATO IL DECRETO LEGGE 1720-B CHE MODIFICA IL CODICE DELLA STRADA

L’ultima modifica del Codice della strada entrata in vigore è del 30/07/2010, essa prevede norme più rigide per la guida in stato di ebbrezza e per la somministrazione di alcolici nei locali pubblici.

Queste sono le tre novità fondamentali della nuova normativa contro l’abuso di alcol:

  • L’obbligo per i locali pubblici che rimangono aperti dopo le 24:00, di dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione del cliente;
  • Tasso alcolico zero per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di tre anni;
  • Promuove la formazione di personale sanitario preposto ad occuparsi di problematiche alcol correlate; fissa il limite massimo di concentrazione alcolica, per porsi alla guida senza incorrere in sanzioni, a 0,5 g/l.
  • Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
  • È importante sottolineare la differenziazione di sanzioni in base al livello di alcool rilevato nel sangue:
TASSO ALCOLEMICO TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,50 E NON SUPERIORE A 0,80 GRAMMI PER LITRO
AMMENDA da € 500 a € 2.000
ARRESTO NO
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 3 A 6 MESI
DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI
FERMO SI
TASSO ALCOLEMICO TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,80 E NON SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO
AMMENDA da € 800 a € 3.200
ARRESTO FINO A 6 MESI
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 6 A 12 MESI
DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI
FERMO SI
TASSO ALCOLEMICO TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GRAMMI PER LITRO
AMMENDA da € 1.500 a € 6.000
ARRESTO DA 3 MESI A 12 MESI
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA 12 A 24 MESI
DECURTAZIONE PUNTI 10 PUNTI
CONFISCA DEL VEICOLO CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA.
NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI.

COME VIENE ACCERTATO LO STATO DI EBBREZZA?

Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ETILOMETRO).

L’accertamento si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata. La concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti, che vengono effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

L’etilometro, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Quando le prove qualitative hanno dato esito positivo, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento, presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento viene effettuato da parte di strutture sanitarie adeguate, le quali, rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

PENE ALTERNATIVE

Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

DIVIETO ASSOLUTO SOTTO A 21 ANNI

Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni, altrimenti multa fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo

COSA ACCADE DOPO?

Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni sopra citate.

Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del Comma 2 ovvero in caso di tasso alcolico superiore a 1,50 gr/l, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve avvenire nel termine dei sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto stesso, può disporre per via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

NOVITA’ IN CASO DI TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,50 GR/L

Per tutti coloro che si mettono alla guida con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr/l nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato (visto che il mezzo non può essere confiscato) è previsto, oltre alle sanzioni sopra citate in tabella, il raddoppio della durata della sospensione della patente che va da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 4 anni.

COSA ACCADE SE SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO?

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del tasso alcoolemico (o delle condizioni di alterazione psicofisica correlata a sostanza stupefacenti o psicotrope), vengono applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.

CONFISCA DEL VEICOLO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, è applicata nei confronti del conducente che ha un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).

COMPORTAMENTI RECIDIVI

Il veicolo sottoposto a sequestro non può essere affidato in custodia al trasgressore, se risulta che questi abbia commesso nei due anni precedenti le medesime violazioni di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 186.

E’ prevista la revoca della patente di guida.

GUIDATORI PROFESSIONALI

Divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se risultano positivi le sanzioni raddoppiano

CONDUCENTI DI MOTOVEICOLI O CICLOMOTORI

Se le guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro

IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è sempre disposto il sequestro penale al quale segue la confisca applicata con sentenza di condanna.

GIUDIZIO

Le cause per le lesioni provocate dalla guida in stato di ebbrezza sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

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DDL 1720-B

LEGGE LUGLIO 2009

NUOVO DECRETO LEGGE 23/05/2008, n.92

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